LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21

Norme integrative e modificative in materia venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 14
 
1. È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o alla Regione, che autorizzeranno il prelevamento.
2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte della Regione.
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l' autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell' articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
2Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
3Comma 3 bis aggiunto da art. 32, comma 2, L. R. 24/1996
4Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 23, L. R. 30/1999
5Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 24, L. R. 30/1999
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26 bis, L. R. 6/2008
7Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.