LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 96
 Rideterminazione di spese finanziate con ricorso
a mutuo nel settore della viabilità
(programmi 1.5.1. e 1.5.2.)
1. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 109, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 5.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, dall' articolo 110, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 3795.