LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 5
1. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, l' Amministrazione regionale concede, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative agricole, prestiti o mutui, della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per l' impianto, il potenziamento e l' ampliamento, nell' ambito delle strutture produttive ricadenti nei Comuni di cui all' articolo 1, di allevamenti di animali da pelliccia e di selvaggina ungulata, nonché di allevamenti avicunicoli, caprini ed equini.
2. Ai fini del presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.