LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 3
1. Per favorire - nei Comuni di cui all' articolo 1 - l' accorpamento, l' ingrossamento e l' arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all' articolo 1 possono essere concessi dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia sussidi di importo pari all' ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all' edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.
2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permute e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 24/2006
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 9/2007