LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8

Interventi per lo sviluppo dell' agricoltura montana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 10
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6402 (2.1.234.5.10.12.) con la denominazione << Contributi alle Comunità montane per la concessione di un' indennità annua agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate, che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età e siano titolari di aziende agricole, alla cui conduzione partecipino in qualità di contitolari uno o più giovani >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. All' onere complessivo di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, per lire 100 milioni relativi all' anno 1992 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, per lire 100 milioni relativi all' anno 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6305, e per lire 100 milioni relativi all' anno 1994 mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
6. Sul precitato capitolo 6402 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1992, mediante prelevamento di pari importo del capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.