LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 
1. I mutui previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati:
a) ad un tasso di interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo;
b) in alternativa, ad un tasso di interesse variabile, pari al dato risultante semestralmente dalla applicazione dei parametri previsti per i mutui ad enti locali dai decreti del Ministro del Tesoro 28 giugno 1989 e 26 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato sino ad un punto per diritti e commissioni.

2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all' elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui agli articoli 11 e 12 verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.