LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/02/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 
1. Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 10.541 milioni per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall' articolo 108 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dei disavanzi d' esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubblico locale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 3, L. R. 30/1992
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 2, L. R. 30/1992