LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la stipulazione dei mutui già previsti dal bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e dal bilancio per l' anno 1991, sino alla concorrenza di lire 185,1 miliardi, è autorizzata e rideterminata in ragione di lire 103,1 miliardi per l' anno 1992, lire 37,0 miliardi per l' anno 1993 e lire 45,0 miliardi per l' anno 1994.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a modificare - conseguentemente alle rideterminazioni di somme già autorizzate per gli anni 1991, 1992 e 1993 dagli articoli 11 e 12 della legge di bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - i contratti preliminari di mutuo già stipulati nell' anno 1991, nonché a stipulare un ulteriore o ulteriori contratti preliminari di mutuo.