LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 
1. I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.