LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 5
 
1.
L' articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< 2. I contrassegni devono indicare l' Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all' attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell' eventuale autorizzazione. >>.

2.
All' articolo 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
<< 5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all' articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere al competente Ispettorato ripartimentale il rilascio dell' apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.