LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 4
 
1.
All' articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.
3. ter. Qualora l' autorizzazione vanga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all' organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonché ad una o più prescrizioni di cui all' articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione. >>.

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell' articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hanno effetto successivamente all' approvazione del regolamento ivi previsto, da emanarsi entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.