LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 2
 
1.
I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell' Assessore competente, è approvato l' elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell' articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1.
2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l' Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. L' elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituiti dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l' approvazione. >>.

2.
Il comma 6 dell' articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 è sostituito dal seguente:
<< 6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.