LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO V
 Altre norme finanziarie, contabili
e procedurali
Art. 72
 Garanzia fidejussoria dell' Ente autonoma teatro
comunale << G. Verdi >> di Trieste
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 10.500 milioni, sui mutui che l' Ente autonomo teatro comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso per far fronte ad improrogabili impegni finanziari connessi e conseguenti all' imminente realizzazione del programma di ristrutturazione dell' edificio teatrale, nonché a quelli derivanti dai precedenti esercizi ai fini dell' adempimento dell' obbligo di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312.
2. La concessione della predetta garanzia rimane subordinata all' autorizzazione che l' Ente ha l' obbligo di acquisire dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell' articolo 3, primo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312.
3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell' atto esecutivo, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.
5. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.
6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 73
 Modifica dell' articolo 9 della
legge regionale n. 30/1988
(programma 4.1.1.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, a fronte dello stanziamento di lire 4.428.584.311, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell' 11 marzo 1992.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74
 Finanziamenti e contributi pluriennali
a favore degli Enti locali
1. Qualora le leggi regionali di settore contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come la massima durata possibile, fermo restando il potere dell' Amministrazione regionale di concedere ed erogare contributi o finanziamenti per un periodo inferiore.
2. Il periodo di cui al comma 1, qualora gli Enti realizzino l' opera con il ricorso ai mezzi reperiti sul mercato finanziario, non potrà essere inferiore alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora sia superiore a tale durata, i finanziamenti ed i contributi regionali potranno essere destinati agli oneri di gestione conseguenti all' investimento in parola, a seguito di apposita richiesta dell' Ente interessato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti delle fattispecie contributive e di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 75
 Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988
1. Agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 23 giugno 1983, n. 69, e 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 60 giorni da tale data.
3. Il nuovo termine è fissato con decreto dell' Assessore alla viabilità e ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e non può essere superiore a tre anni dalla data della richiesta.
Art. 76
 Interpretazione autentica di disposizioni regionali
inerenti alla miniera di Raibl
1. In via di interpretazione autentica, con riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall' articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dall' articolo 87 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e dall' articolo 38 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall' articolo 136 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le somme corrisposte alla SIM SpA in forza delle disposizioni citate debbono intendersi erogate nel contesto del rapporto di concessione dell' attività estrattiva della miniera di Raibl. Tali somme si considerano come anticipazioni rispetto alle eventuali posizioni debitorie dell' Amministrazione regionale nei confronti della citata SIM SpA derivanti dal rapporto di concessione. In particolare, le somme erogate ai sensi del citato articolo 38 della legge regionale n. 47/1991 si considerano corrisposte a fronte degli oneri facenti carico alla concessionaria SIM SpA per la messa in sicurezza della miniera di Raibl.
Art. 77
 Centro vitivinicolo
1. Il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato ad acquisire al proprio patrimonio i beni mobili consumabili, in suo possesso, già appartenenti alla << Azienda autonoma del turismo di Gradisca - Redipuglia >>.
Art. 78
 Interpretazione autentica dell' articolo 15
della legge regionale n. 11/1969
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, tra le spese ricomprese nei finanziamenti e nei contributi ivi previsti debbono intendersi ricomprese le eventuali spese di gestione e funzionamento connesso allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale.
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 80
 Modifica dell' articolo 7 ter
della legge regionale n. 20/1983
1. Nel testo dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 e dall' articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, al primo comma, la locuzione << sentita la competente autorità religiosa >> è sostituita dalla locuzione << sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità, su cui la competente autorità religiosa abbia espresso il proprio parere >>.
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera k), L. R. 34/2017
Art. 82
 Integrazione dell' articolo 9
della legge regionale n. 3/1988
1. Nel testo del comma 7 dell' articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, dopo la locuzione << Basso Friuli >> è inserita la locuzione << ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del MUSI - sorgenti del Torre >>.
2. Conseguentemente, nelle denominazioni dei capitoli 2326 e 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dopo la locuzione << Basso Friuli >> è inserita la locuzione << ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del MUSI - sorgenti del Torre >>.
Art. 83
 Modifica dell' articolo 49
della legge regionale n. 2/1989
1.
Nel testo dell' articolo 49 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:
<< 10. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 9 si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12. >>.

Art. 84
 Modifica dell' articolo 72
della legge regionale n. 4/1991
1.
Nel testo dell' articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri per la concessione dei contributi. Al fine del conseguimento degli stessi i Comuni presentano alla Segreteria generale straordinaria apposita istanza documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare. >>.

Art. 85
 Modifica dell' articolo 2
della legge regionale n. 18/1991
1. All' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51, al comma 3 la locuzione << La disposizione del comma 2 non si applica >> è sostituita dalla locuzione << Le disposizioni della presente legge non si applicano >>.
Art. 86
 Concessione di contributi su mutui
1. In via di interpretazione autentica, relativamente alle domande per la concessione dei contributi sui mutui di cui agli articoli 37 e 87, commi 7 e seguenti, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le deliberazioni esecutive da cui risulti l' avvenuta stipulazione dei mutui si riferiscono alle autorizzazioni alla stipulazione di contratti preliminari di mutuo.
Art. 87

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
Art. 88
 Integrazione dell' articolo 30 della
legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
1. All' articolo 30, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, la locuzione << enti ed associazioni qualificati >> è sostituita dalla locuzione << enti, società ed associazioni qualificati >>.
2. Per quanto previsto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 4769, dopo la locuzione << ad associazioni >> è inserita la locuzione << e società >>.
Art. 89
 Integrazione dell' articolo 33
della legge regionale n. 4/1992
1. All' articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, comma 1, dopo la locuzione << sedi universitarie >> è inserita la locuzione << , ai servizi per il diritto allo studio universitario >>.
2. Nella denominazione del capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dopo la locuzione << sedi universitarie >> è inserita la locuzione << , ai servizi per il diritto allo studio universitario >>.
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
Art. 91
 Modifica dell' articolo 37
della legge regionale n. 4/1992
1.
All' articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui dispone l' assunzione del mutuo o dell' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo. >>.

2.
All' articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 4, è sostituito dal seguente:
<< 4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40. >>.

3.
All' articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<< 5. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992. >>.

Art. 92
 Modifica dell' articolo 87
della legge regionale n. 4/1992
1.
All' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 9 è sostituito dal seguente:
<< 9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo. >>.

2.
All' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 10 è sostituito dal seguente:
<< 10. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale n. 26/1967. >>.

3.
All' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 14 è sostituito dal seguente:
<< 14. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992. >>.

Art. 93
 Modifica dell' articolo 91
della legge regionale n. 4/1992
1. All' articolo 91, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, la locuzione << per l' acquisto del complesso denominato " Villa Zuzzi" >> è sostituita dalla locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture >>.
2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 la locuzione << per l' acquisto del complesso denominato " Villa Zuzzi" >> è sostituita dalla locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture >>.
Art. 94
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.