LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 Interventi che non comportano
maggiori oneri
CAPO I
 Spese finanziate con mutui
Art. 48
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubblico locale ai sensi dell' articolo 1 del
decreto legge n. 296/ 1992
(programma 1.5.5.)
1. Per quanto previsto dall' articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 15.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio relativo all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, nella Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX - il capitolo 3983 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione << Finanziamenti alle aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all' anno 1991 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all' articolo 13, con la maggiore entrata, di pari importo, prevista al capitolo 1660 - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - Titolo V - Categoria 5.1. - (5.1.0.) con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico locale nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
Art. 49
 Finanziamento con mutuo di spese già autorizzate
(programmi 1.1.3., 1.3.2., 1.4.2. e 1.5.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 113, comma 3 della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e già imputata al capitolo 2399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2406, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spesa di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - (2.1.210.3.08.16) con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal sistema integrato o dal programma d' emergenza di cui alla legge n. 475/88 finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1992 dall' articolo 8 della legge regionale n. 41/1991, per e finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 41/1991, e già imputata al capitolo 2400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2407, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII (2.1.210.3.08.16) con la denominazione << Spese per la predisposizione di progetti - pilota e per l' attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
3. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dell' articolo 68, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, e già imputata al capitolo 2912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2938, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X (2.1.210.3.10.12) con la denominazione << Spese per la manutenzione delle opere idraulico - forestali - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni dall' articolo 18, comma 5, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per lire 2.000 milioni dall' articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e già imputata al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è posta a carico del capitolo 3336, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - (2.1.232.3.08.27) con la denominazione << Contributi una tantum a favore dei Comuni per la salvaguardia dei centri storici primari - finanziati con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, e di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 114, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 31, quinto comma, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, e per la copertura dei costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e già imputata al capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 3873, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - nella Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - (2.1.210.3.10.18) con la denominazione << Spese per la realizzazione dell' Interporto di Cervignano del Friuli - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
6. All' onere di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 derivante dall' applicazione dei commi da 1 a 4, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' anno 1992.
7. All' onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, derivante dall' applicazione del comma 5, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1651 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
Art. 50
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
3. All' onere di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
Art. 51
 Regime idraulico dei corsi d' acqua
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni, in termini di competenza, per l' anno 1992, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2502 dello stato di previsione precitato.
CAPO II
 Spese finanziate con maggiori entrate o con storni
tra capitoli di spesa
Art. 52
 Istituzione del Fondo regionale per gli interventi
di solidarietà internazionale
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1974, n. 25 e dall' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, la Regione istituisce il << Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale >>.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, allo scopo di incrementare il Fondo regionale di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (2.1.162.1.08.07) con la denominazione << Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992 cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4150 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Comma 2 interpretato da art. 108, comma 2, L. R. 1/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 56/1993
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 54
 Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare al Comune di Trieste un contributo di lire 540 milioni per la realizzazione del terzo lotto della strada pedonale Obelisco - Monte Spaccato.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 540 milioni per l' anno 1992.
4. Al predetto onere di lire 540 milioni si provvede con la maggior entrata di pari importo derivante dalla restituzione del contributo già concesso per le medesime finalità. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1051 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale, per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è elevato, in termini di competenza, di lire 540 milioni per l' anno 1992.
5. La maggiorazione degli interessi legali non trova applicazione nel caso di revoca di contributi nell' ambito degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, numeri 1 e 2, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1986.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 2, L. R. 37/1992
2Comma 5 interpretato da art. 107, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 55
 Formazione professionale della polizia comunale
(programma 2.5.1.)
1. Nel quadro delle finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale previsto nell' ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 5876 (1.1.142.2.06.05) con la denominazione << Spese per la realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento di lire 160 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l' anno 1992.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI il capitolo 5877 (1.1.162.2.06.05) con la denominazione << finanziamenti all' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per la realizzazione di corsi di formazione per la polizia comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 160 milioni per l' anno 1992.
6. All' onere complessivo di lire 200 milioni per l' anno 1992 derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1747 dello stato di previsione precitato.
Art. 56
 Interventi nel settore agricolo
(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità a secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese, da utilizzare per le finalità e secondo le modalità dell' articolo 23 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la concessione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 3 del predetto articolo 23.
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1004 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 23, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 35/1987 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 73 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 73 milioni fa carico al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 73 milioni per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1992.
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. 
( ABROGATO )
(3)
13. 
( ABROGATO )
(4)
14. 
( ABROGATO )
(5)
15. 
( ABROGATO )
(6)
16. 
( ABROGATO )
(7)
17. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 95 milioni per l' anno 1992.
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6537 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Aiuti supplementari forfetari alle aziende e alle cooperative agricole che già fruiscono dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunità Economica Europea a termini del Regolamento CEE 18 febbraio 1980, n. 458 - fondi regionali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 95 milioni per l' anno 1992.
19. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 752 milioni per l' anno 1992.
20. Il predetto onere di lire 752 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 752 milioni per l' anno 1992.
21. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo post - natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6773 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale - fondi regionali >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.
23. All' onere complessivo di lire 3.540 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;
a) capitolo 986 - lire 500 milioni;
b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;
c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;
d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;
e) capitolo 6483 - lire 50 milioni;
f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;
g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;
h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;
i) capitolo 6774 - lire 120 milioni; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 87 del 25 febbraio 1992;
l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003
2Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57
 Interventi nel settore industriale
(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 85 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 85 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 85 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli, un contributo straordinario, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca, al servizio delle imprese del settore, destinato al controllo igienico sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico.
6. La domanda relativa alla concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa. Il contributo predetto può essere corrisposto in via anticipata nella misura e con le modalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 20 gennaio 1991, n. 2.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria n. 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7293 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio del Prosciutto di San Daniele per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca destinato al controllo igienico - sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - Rubrica n. 24 - programma 3.2.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione << Contributi in conto capitale per interventi di ricerca, preparazione alla coltivazione e risistemazione dei giacimenti di pietre ornamentali nel territorio regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.
11. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.
12. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato da lire 50 milioni per l' anno 1992.
13. All' onere complessivo di lire 2.235 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 7275 - lire 85 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
b) capitolo 7348 - lire 1.850 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
c) capitolo 7544 - lire 100 milioni;
d) capitolo 7549 - lire 200 milioni.

Art. 58
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, lettera f) della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni per l' anno 1992, in termini di competenza, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.
Art. 59
 Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA
(programma 3.5.1.)
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato dall' articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto dell' importo di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. L' onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
5. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi, si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui al comma 1, dal capitolo 1566 dello stato di previsione precitato.
6. Le quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012
2Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012
Art. 60
 Consolidamento finanziario di imprese
interessate dagli effetti di processi di crisi
o di ristrutturazione aziendale
(programma 3.3.3. e 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l' interesse del 3 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista, per importo non inferiore, dell' Istituto di Mediocredito, è finalizzata al finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale, così come definite dalla legge regionale n. 12/1991, nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.
3. Il Fondo rischi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per garantire i finanziamenti posti in essere per le finalità di cui al comma 2 a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione ubicate nel territorio regionale.
4. Previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi con specifico riferimento alle garanzie ed all' ammontare massimo di ogni singola operazione assicurando il rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuto così come recepite dalla legge regionale n. 12/1991.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1578 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1992.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - Istituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (FinReCo) con il finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l' anno 1992.
8. Il finanziamento di cui al comma 7 è destinato ad operazioni di consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.
9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1992.
11. All' onere complessivo previsto dai commi 5 e 9, in termini di competenza, di lire 4.250 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 117, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 117, L. R. 47/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 55, L. R. 13/2000
CAPO III
 Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione
e la rinascita delle zone terremotate
Art. 61
 Edilizia abitativa nelle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. Al predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni si fa fronte con l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 34.
4. Per l' acquisizione dell' entrata di cui al comma 3, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 594 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di fondi per provvedere alle esigenze dell' edilizia abitativa di cui all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
Art. 62
 Metanizzazione delle zone terremotate
(programma 1.4.3.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
3. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzato il limite di impegno di lire 700 milioni per l' anno 1992.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2666 (2.1.232.5.10.28) con la denominazione << Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi, alle Comunità montane ed ai privati concessionari per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche nelle zone terremotate >>, e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.100 milioni suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
per lo sviluppo dell' agriturismo nelle zone terremotate
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1 dell' articolo 31, relativamente agli interventi e le iniziative da attuarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 1001 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1992.
Art. 64
 Valorizzazione delle risorse agricole
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità Montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità e secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura.
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1002 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003
Art. 65
 Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali
(programma 3.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituto dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
Art. 66
 Centri di innovazione industriale
nelle zone terremotate
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, per interventi da effettuarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7292 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi in conto capitale alla " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l' acquisizione e la realizzazione degli immobili e l' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei centri di innovazione nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
Art. 67
 Incentivi agli investimenti industriali
nelle zone terremotate
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, per iniziative da effettuare nel settore dell' industria nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni per l' anno 1992.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. L' onere complessivo di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate, fa carico al capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore industriale, previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, in accoglimento delle domande validamente presentate, e riferite a mutui nel frattempo scaduti, contributi una tantum pari al totale delle quote spettanti.
7. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 49/1978, sono stati ammessi a contributi dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione, contributi una tantum, corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.
8. Per le finalità previste dai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l' anno 1992.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7360 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum ad imprese del settore industriale delle zone terremotate a fronte delle domande di ammissione ai contributi di cui all' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 650 milioni per l' anno 1992.
Art. 68
 Integrazione del << Fondo rischi >> dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni, per l' anno 1992, per l' integrazione del fondo rischi dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all' articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1577 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione << Contributo all' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l' integrazione del fondo rischi per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milione per l' anno 1992.
Art. 69
 Interventi a favore delle imprese commerciali
nei territori delle Comunità montane
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1992.
Art. 70
 Copertura finanziaria
1. Il limite d' impegno di lire 2.800 milioni autorizzato con l' articolo 18, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è ridotto di lire 1.618.496.841 per l' anno 1992.
2. Lo stanziamento del capitolo 7340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è ridotto dell' importo di lire 1.618.496.841 per l' anno 1992.
3. Il limite d' impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.
4. Le annualità relative al predetto limite, è autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009, sono ridotte di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni medesimi; lo stanziamento disponibile sul predetto limite d' impegno è peraltro ridotto per ulteriori lire 3.000 milioni non utilizzati negli anni precedenti.
5. Lo stanziamento del capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è ridotto dell' importo complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, corrispondente per lire 3.000 milioni a parte della quota non utilizzata dal 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell' 11 marzo 1992, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
6. Per quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 84.766.089.422 disponibile sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> per lire 8.550 milioni è impiegata a parziale copertura degli interventi autorizzati con gli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68, 69 e per lire 76.216.089.422, riaffluisce al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
7. All' onere complessivo di lire 13.550 milioni per l' anno 1992, derivante dagli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68 e 69, si provvede:
a) per lire 8.550 milioni, ai sensi del comma 6, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992;
b) per lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo dal capitolo 999 del predetto stato di previsione della spesa: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992;
c) per lire 4.000 milioni, mediante storno dal capitolo 7272 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 è trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

8. All' onere complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1995 al 2001, relativo alle annualità dei limiti autorizzati dagli articoli 62, comma 3, e 67, comma 3, si provvede, per pari importo, mediante l' utilizzo delle disponibilità derivanti dalla riduzione del limite d' impegno di cui al comma 3.
9. In relazione al disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990 n. 58, gli importi relativi alle riduzioni disposte sui limiti di impegno con i commi 1, pari a lire 1.618.496.841, nonché 3 e 4, limitatamente alla residua quota di lire 3.200 milioni per l' anno 1992, riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> nell' ammontare complessivo di lire 4.818.496.841.
10. Gli importi relativi alla riduzione disposta con il comma 3 sul limite di impegno per gli anni successivi al 1992 riaffluiscono, per la quota di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009, al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >>.
11. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, in relazione al disposto di cui ai commi 6 e 9, è elevato dell' importo complessivo di lire 81.034.586.263 per l' anno 1992.
12. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, in relazione al disposto di cui al comma 6, è ridotto dell' ulteriore importo di lire 76.216.089.422 per l' anno 1992, corrispondente, per lire 46.873.203.035, alle quote delle annualità iscritte dal 1976 al 1991 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828, e 1 dicembre 1986, n. 879, non utilizzate al 31 dicembre 1991 e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 9 marzo 1992, n. 12, e per lire 6.922.397.293 alle quote iscritte su capitoli operativi non utilizzate al 31 dicembre 1991 e trasferite ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 9 marzo 1992, n. 15.
13. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, è inoltre elevato dell' importo complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
14. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, affluiscono al capitolo di bilancio per gli anni medesimi corrispondenti al capitolo 8960 dello stato di previsione precitato, nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009.
CAPO IV
 Interventi finanziati con fondi statali
Art. 71
 Avversità atmosferiche
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1992 il limite di impegno di lire 215 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 645 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 516 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 516 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
8. L' onere complessivo di lire 1.548 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilanco per gli anni medesimi.