LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' ambiente,
delle opere pubbliche e dell' edilizia
Art. 18
 Controlli sulle acque marine
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.
Art. 19
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 800 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2296 (2.1.154.2.08.16) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana per le spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1992.
Art. 20
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 700 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
3. L' onere complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 21
 Edilizia sovvenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, un limite di impegno di lire 2.000 milioni e un limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 22
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l' anno 2013.

3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 23
 Finanziamenti straordinari per espropriazioni
per pubblica utilità
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1992.
Art. 24
 Nuova sede dell' Amministrazione provinciale
di Pordenone
(programma 1.4.3.)
1. Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 dall' articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è revocato.
2. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
4. L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma 1 è ridotto di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 ed in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 3 rimane invariato per l' anno 1994.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25
 Finanziamento straordinario alla Comunità
montana delle Valli del Natisone
(programma 1.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Natisone, per le finalità e con le modalità di cui all' articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, un contributo straordinario per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra-Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3716 (2.1.235.5.10.17) con la denominazione << Contributo straordinario a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra - Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.