LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 72
 Garanzia fidejussoria dell' Ente autonoma teatro
comunale << G. Verdi >> di Trieste
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 10.500 milioni, sui mutui che l' Ente autonomo teatro comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso per far fronte ad improrogabili impegni finanziari connessi e conseguenti all' imminente realizzazione del programma di ristrutturazione dell' edificio teatrale, nonché a quelli derivanti dai precedenti esercizi ai fini dell' adempimento dell' obbligo di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312.
2. La concessione della predetta garanzia rimane subordinata all' autorizzazione che l' Ente ha l' obbligo di acquisire dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell' articolo 3, primo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312.
3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell' atto esecutivo, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.
5. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.
6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.