LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 63
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
per lo sviluppo dell' agriturismo nelle zone terremotate
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1 dell' articolo 31, relativamente agli interventi e le iniziative da attuarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 1001 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1992.