LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 32
 Valorizzazione dell' acquacoltura nelle acque dolci,
salmastre, vallive e lagunari
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 22 primo comma, lettera b), e 24, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 11, della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6375 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1992.