LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 31
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
per lo sviluppo dell' agriturismo
(programma 0.7.1.)
1.
L' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 28
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all' attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.
3. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54. >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1000 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.