LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 30
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 150 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.