LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 26
 Strutture socio assistenziali
(programmi 2.2.2. e 2.2.4.) 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.
3. Per i finanziamenti da concedersi nell' anno 1992, il termine previsto dall' articolo 4 della legge regionale n. 44/1987 è fissato a trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità previste dal Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità previsto dall' articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziali di minori e giovani adulti con problemi di devianza e disagio psichico.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di:
a) deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione;
b) relazione illustrativa dei lavori.

6. Per la concessione e l' erogazione della sovvenzione di cui al comma 7 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4852 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziale di minori e giovani adulti nell' ambito del Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità >> e con lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1992.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni previste dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, contributi straordinari, anche a consuntivo, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.
10. I contributi sono concessi su presentazione, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture od altra documentazione idonea ad attestare l' importo della spesa sostenuta.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4992 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione, di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, del comma 2, della legge regionale n. 44/87 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.