LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1992, n. 29

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/09/1992
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO III
 Termini dei procedimenti
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
7Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
8Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 6

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
4Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 23/1997
5Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 23/1997
6Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 1, L. R. 23/1997
7Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993
4Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000