LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/08/1992
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

CAPO II
 Vigilanza sull' attività complessiva
delle Unità sanitarie locali
Art. 8
 Attività ispettiva
1. L' attività complessiva delle Aziende sanitarie regionali è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L' attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:
a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
c) la corretta gestione amministrativa e contabile.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 9
 (Svolgimento dell'attività ispettiva)
1.L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.

2.Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3.Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
2Parole sostituite al comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
3Parole sostituite al comma 5 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
4Comma 6 bis aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 49/1996
5Articolo sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 8/2001
Art. 10
 (Interventi conseguenti all'attività ispettiva)
1.Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, la Regione risolve il contratto del Direttore generale dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 49/1996
2Articolo sostituito da art. 10, comma 7, L. R. 8/2001
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996