LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1992
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

CAPO I
 Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
Art. 1
 Norma generale
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, per l' esercizio del controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/1994
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 7, L. R. 49/1996
3Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 12/1994
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 4
 (Pubblicazione degli atti delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Tutte le deliberazioni dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni dei Direttori generali diventano esecutive il giorno della loro pubblicazione, fatta eccezione per quelle sottoposte ad approvazione o autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
2Comma 3 sostituito da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
3Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 6
 Nullità degli atti
1. Sono nulli di diritto gli atti delle Aziende sanitarie regionali privi di copertura finanziaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 7
 Controllo sostitutivo
1. Qualora un' Azienda sanitaria regionale ometta o ritardi l' emissione di un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanità, previa diffida, con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l' invio di un Commissario per il compimento dell' atto.
2. Il Commissario, scelto fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella di consigliere e, di norma, in servizio presso la Direzione regionale della sanità, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale. Il Commissario può essere altresì scelto fra i Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia regionale della sanità.
3. Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta medesima ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sono pubblicati per la durata di quindici giorni all' albo dell' Azienda sanitaria regionale, dal giorno successivo alla ricezione, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 2, L. R. 49/1996
3Comma 4 abrogato da art. 52, comma 3, L. R. 49/1996
4Parole sostituite al comma 5 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996