LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/1992
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 8
 Attività ispettiva
1. L' attività complessiva delle Aziende sanitarie regionali è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
3. L' attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:
a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;
b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;
c) la corretta gestione amministrativa e contabile.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 1, L. R. 49/1996