LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 29
 Costituzione dell' Agenzia
1. Al fine di promuovere, agevolare e favorire, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese della regione e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, lo sviluppo di relazioni commerciali tra il Friuli - Venezia Giulia e l' estero, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' iniziativa di promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata << Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero >>, perseguendo l' adesione della Finanziaria regionale Friulia SpA, nonché dei soggetti pubblici e privati più significativi che operano nel campo specifico, tra cui, in particolare, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli - Venezia Giulia, l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ed i consorzi all' esportazione maggiormente rappresentativi dell' imprenditoria del Friuli - Venezia Giulia.