LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1992, n. 15

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1992
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO III
 NORME FINANZIARIE
Art. 15
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 11 fanno carico al capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precisato capitolo 2490, dopo la locuzione << idrografici e lagunari >> viene inserita la locuzione << nonché per la predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche >>.
7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 14 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione più volte citato, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 20 milioni per l' anno 1992.
9. All' onere complessivo di lire 100 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l' anno 1992 e lire 60 milioni per l' anno 1993, ed all' onere complessivo di lire 40 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno, di pari importo dal capitolo 2490 dello stato di previsione precitato
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
2Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
3Comma 3 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
4Comma 4 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009
5Comma 5 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 16/2009