LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1992, n. 15

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1992
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 Contenuti del Piano
1. Il Piano regionale delle sistemazioni geologiche, anche in armonia con quanto previsto dall' articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, deve contenere:
a) la mappatura, su cartografia in scala opportuna, di tutti i dissesti interessanti la pubblica incolumità;
b) schede tecniche con indicazioni qualitative e quantitative sulla natura dei dissesti individuati;
c) la formulazione dei criteri tecnici generali per il contenimento dei dissesti ed il relativo risarcimento ambientale;
d) le norme di attuazione del piano;
e) la compilazione di progetti - pilota in zone particolarmente significative;
f) la formulazione di un piano economico generale.