LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1992, n. 15

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1992
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 Programma annuale degli interventi di prevenzione
e relative disposizioni procedurali
1. In deroga alle procedure previste dall' articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, relativi alle opere di prevenzione da calamità naturali di competenza della Direzione regionale dell' ambiente, vengono inseriti in un programma annuale di interventi di prevenzione.
2. Il programma di cui al comma 1 viene predisposto dalla Direzione regionale dell' ambiente, sentita la Direzione regionale della protezione civile, nel rispetto, qualora approvate, delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni geologiche di cui all' articolo 11, comprendente le segnalazioni provenienti dagli enti locali o da altra fonte e, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, viene adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.
3. Con la predetta deliberazione sono fissate le proprietà degli interventi ed è definita per ciascuno di essi l' applicazione dell' articolo 4 o dell' articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
4. Nel caso di interventi diretti di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, la Direzione regionale dell' ambiente può avvalersi delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per la progettazione e la direzione dei lavori.
5. Per l' esecuzione degli interventi di prevenzione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 101, comma 1, L. R. 47/1993