LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1992
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 2
 
1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, così come sostituito dall' articolo 1.