LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66

Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1992
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 4
 Delega
1. Per l' attuazione del piano di intervento il Comune delega la progettazione esecutiva e l' esecuzione delle opere alla Segreteria generale straordinaria, la quale procede ai relativi adempimenti, sentito il Comune.
2. Al Comune è garantita una costante informazione sullo stato di progettazione e della esecuzione delle opere.
3. Il progetto esecutivo dell' intervento, o di sue parti funzionali, è approvato dal Comune nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano urbanistico - edilizio di cui all' articolo 2.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le leggi regionali 2 settembre 1980, n. 46, 2 settembre 1981, n. 57, 23 agosto 1982, n. 58 e 14 giugno 1984, n. 18, nonché ogni altra disposizione regolante modalità per l' esecuzione degli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 50, L. R. 40/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 17/2008