LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57

Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1991
Materia:
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 7
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 1, comma 1, e dell' articolo 6 fanno carico al capitolo 220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3902 (2.1.162.2.09.20) con la denominazione << Contributi annuali al costituendo organismo per la promozione di un' immagine unitaria della realtà dei trasporti regionali, per la realizzazione dei programmi di attività e per le spese di gestione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3902 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni in termini di competenza si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3900 dello stato di previsione precitato.
6. Per le finalità previste dall' articolo 5, relativamente all' Ente autonomo del porto di Trieste, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3791 (2.1.236.4.09.20) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Al predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3789 dello stato di previsione precitato.
11. Per le finalità previste dall' articolo 5, relativamente al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3792 (2.1.234.4.09.20) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3785 dello stato di previsione precitato.
16. Per le finalità previste dall' articolo 5, relativamente al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
17. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito, alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3793 (2.1.234.4.09.20) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno per le spese sui mutui stipulati per la realizzazione dei propri programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992-1993.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3776 dello stato di previsione precitato.