LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57

Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1991
Materia:
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 6
 Partecipazione del Friuli - Venezia Giulia
all' intesa tra regioni idroviarie
1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della rete idroviaria regionale, nel più ampio contesto del sistema idroviario padano - veneto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire all' intesa, prevista dall' articolo 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, già costituita tra le Regioni Veneto, Emilia - Romagna, Lombardia e Piemonte.
2. Le modalità di partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia sono regolate a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con le Regioni di cui al comma 1.