LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57

Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1991
Materia:
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 5
 Contributi a favore dell' Ente autonomo del porto
di Trieste e dei Consorzi per lo sviluppo industriale del
Comune di Monfalcone e della zona dell' Aussa - Corno
1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e di Porto Nogaro, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente autonomo del porto di Trieste ed ai Consorzi per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e della zona dell' Aussa - Corno, contributi annuali per la durata di quindici anni.
2. I contributi di cui all' articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, possono essere destinati a coprire le spese, in linea capitale e per interessi sostenute dagli enti beneficiari a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito operanti nel Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 2.
4. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2.
5. La domanda di concessione dei contributi deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dai seguenti documenti:
a) deliberazione dell' organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l' avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa corrente e l' indicazione dei mezzi di finanziamento.

Note:
1Comma 3 sostituito da art. 25, comma 15, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995
4Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
5Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
6Articolo interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 16/2001
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 23/2001
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006
9Articolo interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11 bis, L. R. 3/2014