LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 77
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 2, 10, 45 e 50 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 184.684.030.650, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla Ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 19 e 20 fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 4.369.960.405, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990, e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 21 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.057.844.218, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 28 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 50 miliardi, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 37 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 6.786.061.231, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 44 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 555.399.071, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.
7. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 47 fanno carico al capitolo 8718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 150 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 39 bis, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come inserito con l' articolo 35, nonché dell' articolo 56, comma 3, dell' articolo 59, comma 2, dell' articolo 63, comma 2, dell' articolo 64, comma 3, e dell' articolo 71, comma 3, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.
9. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 72, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.448.360.077, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
Art. 78
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 il cui stanziamento, in termini di competenze, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8621 viene altresì impinguato di lire 150 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 dopo la locuzione << alle amministrazioni comunali e provinciali >> è inserita la locuzione << , alle Comunità montane e collinare ed ai consorzi di comuni e di altri enti pubblici >>.
Art. 79
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 72 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1000 milioni fa carico al capitolo 8702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. Al precitato onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8702 viene altresì impinguato di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8702 dopo la locuzione << edilizi unitari >> è aggiunta la locuzione << , nonché delle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime. >>.
Art. 80
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Lo stanziamento in termini di cassa, del precitato capitolo 8713 viene altresì impinguato di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 81
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1. - Categoria 1.4 - Sezione VI - viene istituito il capitolo 8634 (1.1.141.2.06.06) con la denominazione: << Spese, compensi, rimborsi e contributi a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Sul precitato capitolo 8634 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 82
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1. - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8724 (1.1.232.3.08.09) con la denominazione: << Finanziamento al Comune di Osoppo per il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del << Tiro a segno >> in atto alla data degli eventi sismici >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e per la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Sul precitato capitolo 8724 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 83
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1091, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1. - Categoria 2.3. - Sezione VI - viene sostituito il capitolo 8725 (1.1.232.3.06.06) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utlizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Sul precitato capitolo 8725 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 84
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.