LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 74
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 151, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall' articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, sono estese ai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all' esercizio delle proprie funzioni.