LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 47
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, anche in via di sanatoria, le spese connesse all' ampliamento di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelle ancora da effettuare alla medesima data, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori, è disposto nei confronti del Comune nel cui territorio insiste l' edificio, ancorché la proprietà dello stesso appartenga a soggetto distinto al quale il Comune anticipi o abbia anticipato le relative spese.
3. La domanda presentata utilmente dal soggetto proprietario dell' edificio, ai sensi dell' articolo 109 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è valida agli effetti del rimborso e del finanziamento di cui al presente articolo a favore del Comune.