LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 30
 
1. I termini per la presentazione delle domande di anticipazione, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei termini riaperti a norma del comma 1 la domanda di anticipazione può essere direttamente presentata ovvero sottoscritta anche dai successori per causa di morte dei soci deceduti; negli stessi termini la domanda può essere ripresentata dai soggetti istanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere l' anticipazione nella misura massima prevista dall' articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988, così come modificato dall' articolo 29 della presente legge.
3. In caso di decesso del socio richiedente l' anticipazione di cui all' articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988, così come modificato dall' articolo 29 della presente legge, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda relativa può essere ripetuta dai successori per causa di morte del socio prenotatario o assegnatario che subentrino nella qualità di socio al defunto o che conseguano la proprietà dell' alloggio. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi alla predetta data, e dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto l' anticipazione di cui all' articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988.