LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 28
 
1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, le domande utilmente presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, per la riparazione strutturale e l' adeguamento antisismico di edifici danneggiati dagli eventi sismici non rientranti nelle categorie definite dall' articolo 3 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici previsti per le categorie di edifici indicate all' articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1988, ferma restando la presenza di ogni altro requisito richiesto.
2. La concessione dei predetti benefici può essere disposta anche in deroga all' ordine di priorità stabilito dall' articolo 6, comma 3, della citata legge regionale n. 30 del 1988.