LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 36, primo comma della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche nel caso di edificio demolito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, a seguito di accertamento statico e relativa ordinanza sindacale di demolizione.
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 2 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.