LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1990, n. 2851/SGS, l' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a rimborsare le spese di ripristino delle aree occupate da insediamenti provvisori, sostenute direttamente dai proprietari anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, pur in carenza della autorizzazione sindacale di cui all' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 138, comma 3, L. R. 13/1998