LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Spese finanziate con mutui
Art. 44
 Autorizzazione di spese finanziate con mutuo
(programmi 0.1.3., 1.1.2. e 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3711 (2.1.210.3.10.17.) con la denominazione << Spese per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
7. Alla copertura dell' onere complessivo di lire 14.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.500 milioni per l' anno 1991, lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e lire 2.000 milioni per l' anno 1993 si provvede con la quota corrispondente delle riduzioni dei fondi globali iscritti al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa precitato (Partite nn. 22 e 24 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) previste dalla tabella << D >>, di cui all' articolo 5.