LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 26
 Riordino fondiario
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.
Art. 27
 Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al << Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate >> un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1992 per favorire lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale anche nel territorio montano, delimitato ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall' anno 1992, è istituito alla Rubrica n. 22 - Programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6732 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale nel territorio montano >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.
Art. 28
 Finanziamenti all' ERSA per interventi nel settore
zootecnico (programma 3.1.7.)
1. Per le finalità di cui all' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1991.
Art. 29
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 30
 Contributi in conto capitale sugli
investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 31
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 32
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire ai << Fondi rischi >>, costituiti ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, un contributo di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1991.
Art. 33
 Credito di esercizio alle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) un contributo straordinario di lire 4.000 milioni per la finalità di cui all' articolo 2, terzo comma, numero 1, della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970 n. 17, e sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Art. 34
 Contributi in conto capitale a favore
delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1991.
Art. 35
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane, di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 e 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
Art. 36
 Finanziaria regionale della Cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (Finreco), con il finanziamento straordinario di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8112 (2.1.243.3.10.02.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata - (Finreco) per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 37
 Interventi a favore delle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Il limite di impegno autorizzato dall' articolo 60, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è revocato: conseguentemente, vengono revocate le annualità ad esso relative, pari a lire 300 milioni annui dal 1992 al 1996, iscritte sul capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
4. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, a decorrere dall' anno 1992, il limite di impegno di lire 400 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
8. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene conseguentemente, elevato di pari importo.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 38
 Onere conseguenti alla cessazione dell' attività
della miniera di Raibl in località Cave del Predil
(programma 3.2.5.)
1. In relazione alla cessazione dell' attività estrattiva del compendio minerario di Raibl, sito in località Cave del Predil del Comune di Tarvisio, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SIM SpA finanziamenti straordinari per complessive lire 6.000 milioni allo scopo di provvedere:
a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl;
b) alle opere di messa in sicurezza e di apprestamento dell' area destinata all' insediamento dell' attività produttiva sostitutiva;
c) alla parziale copertura dei disavanzi pregressi dell' attività estrattiva svolta, in concorso con gli analoghi interventi previsti dalla vigente legislazione statale.

2. Il programma delle opere necessarie alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, nonché di messa in sicurezza e di apprestamento dell' area destinata all' insediamento dell' attività produttiva sostituiva viene approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, di concerto con l' Assessore alle finanze.
3. I rapporti tra l' Amministrazione regionale e la SIM SpA relativi alle opere previste dal comma 1 sono regolati da apposita convenzione che definisce tempi di esecuzione, costi e modalità di pagamento.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata al spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7551 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla SIM SpA per l' attuazione delle opere di competenza regionale relative alla messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl, di messa in sicurezza e di apprestamento dell' area destinata all' insediamento dell' attività produttiva sostitutiva nonché per la parziale copertura dei disavanzi pregressi dell' attività estrattiva svolta >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
6. Con successiva legge regionale, in relazione agli interventi previsti dalla vigente normativa statale in materia mineraria, in riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall' articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e dall' articolo 87 della legge 1 febbraio 1991, n. 4, anche con riferimento alla somma di cui al comma 1, si procede, previo accertamento tecnico - amministrativo, alla rideterminazione positiva o negativa delle posizioni creditorie e debitorie in essere fra l' Amministrazione regionale e la SIM SpA, complessivamente inerenti alla miniera di Raibl.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 39
 Interventi nel settore dell' acquacoltura
Programmi integrati mediterranei
(programma 3.2.7.)
1. Per la concessione delle anticipazioni previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.103 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.103 milioni fa carico al capitolo 7662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.103 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 424 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 424 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 424 milioni per l' anno 1991.
Art. 40
 Promotur SpA
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ivi compresa l' acquisizione di quote di controllo in società di capitale che, direttamente o a mezzo di società controllate, svolgano attività analoghe o complementari all' oggetto sociale della Promotur, o attività comunque connesse al settore turistico, nell' ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Nella denominazione del predetto capitolo 1566, dopo la locuzione << da discesa >> viene aggiunta la locuzione << e per l' acquisizione di quote di controllo in società di capitali che, direttamente o a mezzo di società controllate, svolgano attività analoghe o complementari all' oggetto sociale della Promotur, o attività comunque connesse al settore turistico, nell' ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia >>.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 41
 Sottoscrizione di nuove azioni della << Seed SpA >>
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Seed SpA >>, con sede in Trieste, ai sensi dell' articolo 35, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sino alla concorrenza dell' importo di lire 900 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1991, e lire 600 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 1565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1991 e lire 600 milioni per l' anno 1992; nella denominazione del predetto capitolo 1565 la locuzione << promossa dalla SPI SpA avente finalità di promozione imprenditoriale, di fornitura di servizi ed assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i paesi dell' Est europeo >> viene sostituita dalla locuzione << Seed SpA >>.