LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 74
 Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 15
della legge regionale n. 58/ 1979, 1 della legge regionale
n. 77/ 1982, e 4 della legge regionale n. 5/ 86
1. L' organismo cooperativo costituito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 può destinare i residui fondi allo stesso assegnati ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, come interpretato dall' articolo 13 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, dell' articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, e dell' articolo 4, quinto comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, anche al ripianamento delle passività conseguenti al proprio funzionamento.