LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 26
 Attività ed istituzioni culturali ed artistiche
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 36, comma 17, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.