LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.800 milioni per l' anno 1991, e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione delle finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP, in deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.800 milioni per l' anno 1991, e lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1991, lire 8.500 milioni per l' anno 1992 e lire 9.000 milioni per l' anno 1993 per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

4. A fine di reintegrare i finanziamenti annui concessi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come da ultimo modificato dal comma 1 dell' articolo 75 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi prevista, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per l' anno 1991, e lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.
5. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.