LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 39
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 per l' anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2001.

3. L' onere complessivo di lire 11.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale n. 25/1970 un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 42
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 43
 Risorse estrattive
(programma 3.2.5.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 44
 Interventi nel settore della pesca e dell' acquacoltura
(programma 3.2.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.