LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 31
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 32
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 33
 Indennità compensativa
in zone di montagna svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 34
 Finanziamenti per interventi
nel settore zootecnico
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 35
 Finanziamenti all' ERSA
per finanziamenti nel settore zootecnico
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura un ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 36
 Interventi pluriennali nel settore zootecnico
finanziati con fondi statali
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L' onere di lire 400 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1993, fa carico al capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Corrispondentemente è prevista per l' anno 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 Avversità atmosferiche
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 17 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 17 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
3. L' onere complessivo di lire 51 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 39 milioni.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 39 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
8. L' onere complessivo di lire 117 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 6, ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.