LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 79
 Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli assegni variabili dallo stesso corrisposti a personale statale a titolo di missione, di lavoro straordinario o ad altro titolo, per l' attività svolta nell' ambito della collaborazione funzionale connessa all' applicazione dell' articolo 4 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 24 milioni, suddivisa in ragione di lire 8 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
3. Il predetto onere complessivo di lire 24 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.