LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 76
 Finanziamento alla Comunità montana
Valli del Natisone
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario per gli oneri relativi alle spese di gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del finanziamento medesimo saranno specificate nel decreto di concessione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.